Il Comune deve individuare specificatamente i luoghi sensibili….. altrimenti “perde”. Il Tar del Lazio annulla l’art.2 del Regolamento comunale sul gioco di Trento in quanto lo stesso Comune non ha effettuato un’attenta e specifica istruttoria per la precisa individuazione dei siti da cui calcolare il raggio entro il quale è assolutamente vietata la collocazione di nuovi apparecchi da gioco: in tale modo -sottolinea il Tar del Lazio- il Comune è venuto meno al dovere di identificare dettagliatamente i singoli siti “ex ante e non nel corso dell’istruttoria delle future richieste di installazione di apparecchi da gioco”. Il Comune quindi è stato superficiale e ne è discesa la condanna dell’amministrazione comunale trentina a pagare le spese sostenute da un esercente che si era visto rigettare -senza precisa argomentazione- la domanda di richiesta di licenza per l’installazione di apparecchi da gioco, con vincite in danaro, presso la sua rivendita di tabacchi e di giornali.
Argomentazioni “fumose” a sostegno di “diniego di rilascio di licenze”. La mancata dettagliata indagine da parte del Comune di Trento per identificare i luoghi sensibili, al fine di tutelare le categorie di persone più vulnerabili, è quindi costata all’Amministrazione il diniego della propria difesa a favore dell’esercente: la “questione della distanza dai luoghi sensibili e la loro relativa individuazione” sta facendo parecchio discutere nel settore, nel settore amministrativo e presso i vari Tar che sono chiamati ad esprimersi su questa “spinosa” vicenda. Gli operatori del settore a volte si trovano rifiutate le richieste di autorizzazione ad esercitare l’attività di gioco lecito con argomentazioni “fumose” e non “coperte” da argomentazioni ed indagini effettivamente svolte e questo… non è assolutamente giusto nè corretto nei confronti di chi ha la possibilità di esercitare un’attività in cui crede e di conseguenza di dare lavoro a risorse umane che in questo particolare momento lavoro non ne trovano assolutamente in alcuna “direzione”.